FORMA GIURIDICA
articolo 1
Sotto la denominazione “Società Ticinese dei Genieri” è costituita un’associazione secondo gli art. 60 e seguenti del codice civile svizzero. L’associazione è apartitica ed aconfessionale.
SCOPO DELLA SOCIETA’
articolo 2 – scopo
La società ha lo scopo di mantenere vivo lo spirito di corpo e di camerateria fra i soci mediante informazioni, visite, ritrovi e manifestazioni, di difendere i valori militari e di salvaguardare gli interessi dell’arma del genio.
articolo 3 – sede
La sede della società è presso il domicilio del presidente in carica.
MEMBRI
articolo 4 – può essere socio della società
1 > Ogni uff del genio e ogni aiut suff istr del genio che presti o abbia prestato servizio in una unità o SM ticinese del genio.
2 > Ogni uff ticinese e ogni aiut suff istr ticinese che presti o abbia prestato servizio in una unità o SM confederato del genio.
3 > Ogni uff e ogni aiut suff istr domiciliato o già domiciliato nel Ticino che presti o abbia prestato servizio in una unità o SM del genio.
articolo 5
L’ammissione alla società avviene a seguito di domanda scritta al comitato che decide in merito.
Le dimissioni devono essere presentate in forma scritta almeno sei mesi prima della fine dell’anno.
ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETA’
articolo 6 – organi
Gli organi della società sono:
> assemblea generale
> comitato
> revisori dei conti
articolo 7 – assemblea generale
L’assemblea viene convocata almeno una volta all’anno con avviso scritto personale per prendere le decisioni necessarie per il buon andamento della società.
articolo 8 – i revisori dei conti
Sono 2 e vengono nominati dall’assemblea.
DISPOSIZIONI FINALI
articolo 9
In caso di scioglimento della società il patrimonio sociale sarà devoluto al “Dono nazionale svizzero”.
articolo 10
La presente revisione dello statuto è stata approvata dall’assemblea generale del 9 novembre 1990
Prossimamente verrà aggiornata con l’ultima versione approvata dall’Assemblea Generale Ordinaria